Rete di annunci:Un accesso per tutti i portali

Modelli e contratti tipo gratuiti · 💼 Job

✉️ Disdetta da parte del datore di lavoro – modello gratuito

Disdire correttamente un contratto come datore di lavoro: modello gratuito della lettera di disdetta – nei termini, per iscritto e per raccomandata. Importante: rispettare i periodi di protezione (malattia, infortunio, gravidanza) e motivare la disdetta per iscritto su richiesta (art. 335 CO).

Apri il modello & salva in PDFPubblicare un annuncio gratis

Cosa contiene il modello

Licenziare correttamente come datore di lavoro: panoramica su obblighi e rischi

Pronunciare una disdetta è uno dei compiti più delicati della gestione del personale. Il datore di lavoro che intende licenziare un collaboratore in Svizzera si muove in un diritto del lavoro liberale, ma deve rispettare con precisione i termini di disdetta, i periodi di protezione, le questioni di forma e il divieto di disdetta abusiva. Gli errori costano denaro, tempo e reputazione – e con una buona preparazione si possono quasi sempre evitare.

Il Codice delle obbligazioni svizzero non conosce una protezione generale contro il licenziamento come molti Paesi vicini: per la disdetta ordinaria non è richiesto un motivo oggettivo. La libertà di disdetta non è tuttavia illimitata. Chi disdice nel momento sbagliato, in forma lesiva o per motivi vietati rischia la nullità della disdetta o un’indennità fino a sei mesi di salario.

Questa guida accompagna passo dopo passo l’intero processo: dalle basi legali ai termini e ai periodi di protezione, passando per il colloquio di licenziamento, l’esonero dal lavoro, l’attestato di lavoro e il conteggio finale. Mostra inoltre come redigere una lettera di disdetta corretta con una struttura collaudata – un modello di lettera di licenziamento per datori di lavoro accelera la procedura e riduce nettamente i vizi di forma.

Una separazione condotta in modo equo non protegge soltanto dai processi. Agisce anche verso l’interno: il team che rimane osserva attentamente come l’azienda tratta i collaboratori in uscita. La professionalità nel processo di disdetta è quindi al tempo stesso gestione del rischio e lavoro sulla cultura aziendale.

La libertà di disdetta secondo l’art. 335 CO – e i suoi limiti

Secondo l’art. 335 CO, il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. Il datore di lavoro non necessita di alcun motivo grave od oggettivo; bastano considerazioni economiche, una riorganizzazione o una collaborazione non più soddisfacente. Questo principio della libertà di disdetta è il fondamento del diritto svizzero in materia e lo distingue nettamente dai modelli tedesco o francese.

La libertà vale però solo entro binari chiari. In primo luogo devono essere rispettati i termini e le scadenze di disdetta legali o contrattuali. In secondo luogo, una disdetta in tempo inopportuno – durante un periodo di protezione secondo l’art. 336c CO – è nulla. In terzo luogo, la disdetta non deve essere abusiva ai sensi dell’art. 336 CO, pena un’indennità secondo l’art. 336a CO.

È inoltre essenziale l’art. 335 cpv. 2 CO: se la parte che riceve la disdetta lo richiede, il datore di lavoro deve motivarla per scritto. La motivazione non è quindi una condizione di validità, ma un obbligo esigibile. Chi sa fin dall’inizio quali motivi può e vuole indicare evita in seguito dichiarazioni contraddittorie davanti al tribunale.

In pratica, prima di ogni disdetta vanno verificate tre domande. È in corso un periodo di protezione? Il motivo della disdetta è privo di considerazioni vietate? Termine e scadenza sono corretti? Solo quando questi tre punti sono chiariti si redige e si notifica la lettera di disdetta.

Termini di disdetta: tempo di prova, anni di servizio e deroghe contrattuali

Durante il tempo di prova vale l’art. 335b CO: il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di sette giorni, senza scadenza fissa. Salvo accordo diverso, il primo mese è considerato tempo di prova; mediante accordo scritto, contratto normale di lavoro o contratto collettivo può essere prolungato fino a un massimo di tre mesi. Se il lavoro è interrotto per malattia, infortunio o obbligo legale, il tempo di prova è prolungato in misura corrispondente.

Dopo il tempo di prova il termine è retto dall’art. 335c CO: un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno, tre mesi in seguito – sempre per la fine di un mese. Per il calcolo non conta la data della lettera, bensì la sua ricezione da parte del collaboratore. Una disdetta spedita a fine mese ma recapitata il mese successivo sposta la scadenza di un mese intero.

Questi termini possono essere modificati contrattualmente, ma solo per scritto ed entro certi limiti: per datore di lavoro e lavoratore devono valere in linea di principio termini di uguale durata, e dopo il tempo di prova il termine non può essere inferiore a un mese; termini più brevi sono ammessi solo per contratto collettivo e unicamente per il primo anno di servizio. Prima di ogni disdetta verificate quindi il contratto di lavoro, il regolamento del personale e un eventuale CCL applicabile.

Un procedimento collaudato: contare gli anni di servizio, determinare il termine applicabile, fissare la scadenza desiderata e calcolare a ritroso l’ultimo giorno utile di notifica – con alcuni giorni di riserva per il recapito postale. Così si evita l’errore classico per cui il rapporto di lavoro si prolunga di un mese per un solo giorno di ritardo.

Periodi di protezione secondo l’art. 336c CO: quando la disdetta è nulla

Dopo il tempo di prova il datore di lavoro non può disdire durante determinati periodi protetti. L’art. 336c CO menziona in particolare: l’incapacità lavorativa incolpevole per malattia o infortunio durante 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno e 180 giorni dal sesto anno; l’intera gravidanza e le 16 settimane dopo il parto; nonché il servizio militare, di protezione civile o civile obbligatorio svizzero, con quattro settimane prima e dopo se il servizio dura più di undici giorni.

La conseguenza giuridica è severa: una disdetta pronunciata durante il periodo di protezione è nulla. Non produce alcun effetto e non rivive alla fine del periodo – il datore di lavoro deve disdire nuovamente dopo la scadenza della protezione, con un nuovo termine. Chi, ad esempio, licenzia un collaboratore al terzo anno di servizio in malattia da una settimana non ha ottenuto giuridicamente nulla.

Diverso è il caso in cui la disdetta è stata ricevuta prima dell’inizio del periodo di protezione: essa rimane valida, ma il decorso del termine di disdetta è sospeso e riprende solo alla fine del periodo. Se vale una scadenza come la fine del mese, il rapporto di lavoro si prolunga fino alla successiva scadenza utile. Una sola settimana di malattia può così posticipare di un mese la fine del rapporto.

Per la pratica: prima della notifica verificate con discrezione se esistono incapacità lavorative o una gravidanza annunciata, e documentate con precisione la ricezione della disdetta. Più malattie clinicamente distinte possono inoltre far scattare nuovi periodi di protezione – nelle situazioni complesse conviene allestire un prospetto cronologico accurato di tutte le assenze.

La disdetta abusiva: gli art. 336 e 336a CO nella pratica

Anche una disdetta conforme a termini e forma può essere abusiva. L’art. 336 CO elenca un catalogo di motivi vietati: disdetta per una qualità personale come età, origine o stato di salute senza legame con il rapporto di lavoro; per l’esercizio di un diritto costituzionale; per impedire il sorgere di pretese derivanti dal rapporto di lavoro; per l’appartenenza a un sindacato o per l’attività di rappresentante eletto dei lavoratori; oppure a causa di un servizio obbligatorio.

Particolarmente rilevante nella pratica è la disdetta di ritorsione: se il datore di lavoro disdice perché il collaboratore ha fatto valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro – salario arretrato, ore supplementari o protezione dal mobbing –, la disdetta è abusiva. Secondo la giurisprudenza è abusiva anche una disdetta pronunciata in un modo gravemente lesivo della personalità, anche se il motivo in sé sarebbe ammissibile.

La disdetta abusiva resta valida e pone fine al rapporto di lavoro, ma viene sanzionata: secondo l’art. 336a CO il datore di lavoro deve un’indennità stabilita dal giudice fino a sei mesi di salario. Il collaboratore deve a tal fine fare opposizione per scritto entro la fine del termine di disdetta e poi agire in giudizio entro il termine legale – nessun datore di lavoro dovrebbe tuttavia speculare su termini mancati dalla controparte.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale vige un dovere di assistenza accresciuto verso i collaboratori anziani con lunghi anni di servizio. Prima del loro licenziamento ci si attende dal datore di lavoro un modo di procedere riguardoso: informazione tempestiva, audizione, ricerca di alternative ragionevoli e una possibilità di miglioramento in caso di problemi di rendimento. Chi licenzia senza preavviso né colloquio un collaboratore di lunga data vicino al pensionamento rischia la qualifica di abuso.

Forma, ricezione e obbligo di motivazione secondo l’art. 335 cpv. 2 CO

Per legge la disdetta è valida senza requisiti di forma – in teoria basterebbe una dichiarazione orale. Nella pratica, però, molti contratti di lavoro, regolamenti del personale e contratti collettivi esigono la forma scritta; in tal caso essa va imperativamente rispettata. A prescindere da ciò, il datore di lavoro dovrebbe sempre disdire per scritto: solo così contenuto, data e ricezione possono essere provati in seguito. Una lettera di disdetta accurata, redatta secondo un modello, è qui lo standard.

Decisiva è la ricezione: la disdetta produce effetto non appena giunge nella sfera di controllo del collaboratore, in modo che egli possa prenderne conoscenza in circostanze normali. Attenzione alla raccomandata: se non viene ritirata, la questione della ricezione si pone alla scadenza del termine di giacenza – si possono perdere giorni preziosi. La soluzione più sicura è la consegna personale durante il colloquio con conferma scritta di ricezione, oppure la consegna davanti a testimoni.

Quanto alla motivazione: nella lettera di disdetta non deve figurare alcun motivo. Se però il collaboratore chiede una motivazione, il datore di lavoro è tenuto, secondo l’art. 335 cpv. 2 CO, a fornirla per scritto. La motivazione deve essere vera, oggettiva e coerente – motivi addotti a posteriori o mutevoli risultano poco credibili davanti al tribunale e possono costituire un indizio di abuso.

Fate infine attenzione alla firma: può disdire solo chi ne ha il potere – organi, persone con diritto di firma o responsabili HR debitamente autorizzati. In caso di dubbi sul potere di rappresentanza la controparte può contestare la disdetta e ritardare così la procedura. Data, luogo, dichiarazione di disdetta chiara e data di fine concreta fanno parte di ogni lettera.

Condurre il colloquio di licenziamento con professionalità e rispetto

Il collaboratore deve apprendere il licenziamento anzitutto in un colloquio personale, non per posta o e-mail. Preparate il colloquio con cura: chi partecipa (idealmente il superiore insieme alle risorse umane come testimone), dove si svolge senza disturbi, quali sono i messaggi chiave e quali documenti – lettera di disdetta, informazioni su esonero dal lavoro e modalità di fine rapporto – sono pronti?

Durante il colloquio vale la regola: arrivate al punto nelle prime frasi. La decisione viene comunicata in modo chiaro, calmo e diretto; è definitiva e non viene messa in discussione. Indicate il motivo in forma breve e oggettiva, rinunciando ad accuse, all’elenco di vecchie mancanze o a formule edulcorate che suscitano false speranze.

Lasciate al collaboratore lo spazio per una prima reazione, ma non negoziate la decisione. Chiarite piuttosto i prossimi passi: ultimi giorni di lavoro o esonero, consegna di compiti e materiale, comunicazione nel team, attestato di lavoro e pretese aperte. Consegnate la lettera di disdetta personalmente e fate confermare la ricezione; se il collaboratore rifiuta, i testimoni presenti verbalizzano la consegna.

Scegliete il momento con giudizio: a inizio settimana e presto nella giornata, non immediatamente prima di vacanze, giorni festivi o situazioni private difficili note. Un breve verbale con data, partecipanti e punti essenziali va poi nel dossier del personale – in caso di controversia è spesso la prova più importante.

Esonero dal lavoro, vacanze e ore supplementari durante il termine di disdetta

Dopo la disdetta il datore di lavoro può esonerare unilateralmente il collaboratore dalla prestazione lavorativa. Il salario resta dovuto per l’intero termine di disdetta, compresi i supplementi regolari e la tredicesima pro rata. L’esonero è consigliabile ad esempio in caso di perdita di fiducia, di funzioni sensibili con contatto con la clientela o per disinnescare conflitti – va dichiarato chiaramente nella lettera di disdetta o in uno scritto separato.

La possibilità di computare le vacanze residue nel periodo di esonero dipende dal rapporto tra la durata dell’esonero e il saldo vacanze: il computo è ammesso se al collaboratore, oltre alle vacanze, resta tempo sufficiente per cercare un nuovo impiego. Con un esonero lungo e pochi giorni di vacanza il computo è di regola ammissibile; con un esonero breve il saldo va pagato alla fine. Mettete il computo espressamente per scritto.

Per le ore supplementari vale: la compensazione con tempo libero è possibile solo con il consenso del collaboratore. Le ore non compensate vanno in linea di principio pagate con un supplemento del 25 per cento, salvo valida deroga nel contratto o nel CCL. In caso di esonero si può convenire o ordinare che vengano dapprima smaltite le ore supplementari – anche questo punto va indicato in modo trasparente nello scritto.

Se il collaboratore esonerato consegue un reddito da un nuovo impiego durante il termine di disdetta, il datore di lavoro può, a seconda delle circostanze, computarlo. Regolate inoltre gli aspetti pratici: restituzione di chiavi, laptop e veicolo, gestione dei dati aziendali, reperibilità per domande, nonché il dovere di fedeltà che permane ed eventuali divieti di concorrenza.

Attestato di lavoro secondo l’art. 330a CO e conteggio finale corretto

Secondo l’art. 330a CO il collaboratore può chiedere in ogni momento un attestato sulla natura e la durata del rapporto di lavoro nonché sulle prestazioni e sulla condotta. Su richiesta espressa va rilasciata invece una semplice conferma di lavoro limitata a natura e durata. L’attestato completo deve essere veritiero e al tempo stesso benevolo – non deve ostacolare inutilmente l’avvenire economico del collaboratore, ma nemmeno dare un’immagine ingannevole.

Rilasciate l’attestato finale al più tardi per l’ultimo giorno di lavoro, senza che il collaboratore debba sollecitarlo. Codici nascosti e formulazioni ambigue vanno evitati; sono giuridicamente contestabili e danneggiano la reputazione dell’azienda. In caso di licenziamento conflittuale conviene redigere presto un testo oggettivo – le liti sull’attestato sono tra i processi successivi più frequenti nel diritto del lavoro.

Il conteggio finale comprende: l’ultimo salario mensile, la tredicesima pro rata, l’indennità per le vacanze non godute, le ore supplementari da pagare con supplemento, le spese aperte nonché eventuali provvigioni e bonus secondo contratto o regolamento. Allestite un conteggio trasparente e comprensibile e pagate integralmente alla fine del rapporto di lavoro – i piccoli importi in sospeso sono un classico innesco di cause.

Pensate alle assicurazioni sociali: annuncio di uscita alla cassa pensioni e informazione sulla prestazione di libero passaggio, indicazione della copertura successiva e del diritto di passaggio nell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia e nell’assicurazione contro gli infortuni, nonché la raccomandazione di annunciarsi per tempo all’URC. Una breve informazione scritta di uscita con questi punti dimostra professionalità e previene malintesi.

Licenziamento collettivo secondo gli art. 335d segg. CO: soglie e consultazione

L’art. 335d CO parla di licenziamento collettivo quando un’azienda, entro 30 giorni e per motivi non inerenti alla persona dei collaboratori, pronuncia un determinato numero di disdette: almeno 10 nelle aziende che occupano di regola da 21 a 99 persone, almeno il 10 per cento dell’organico nelle aziende da 100 a meno di 300 persone, almeno 30 nelle aziende con almeno 300 persone.

Se una di queste soglie è raggiunta, scattano obblighi particolari secondo gli art. 335d segg. CO: il datore di lavoro deve consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, direttamente i collaboratori, prima di decidere definitivamente. Deve fornire tutte le informazioni utili – motivi, numero di posti interessati, periodo – e dare al personale la reale possibilità di presentare proposte per evitare le disdette o attenuarne le conseguenze, e di farle esaminare.

Inoltre l’ufficio cantonale del lavoro deve essere avvisato per scritto; il rapporto di lavoro delle persone interessate termina al più presto 30 giorni dopo questa notifica, salvo che il termine ordinario scada più tardi. Se il datore di lavoro disdice senza una consultazione corretta, le disdette sono considerate abusive secondo l’art. 336 CO, con un’indennità secondo l’art. 336a CO fino a due mesi di salario per persona interessata.

Per le ristrutturazioni maggiori, le disposizioni che seguono gli art. 335d segg. CO prevedono inoltre un obbligo di piano sociale quando aziende con almeno 250 collaboratori pronunciano almeno 30 disdette in 30 giorni. Nelle riorganizzazioni pianificate quindi per tempo: rilevare con precisione numero di disdette e finestra temporale, prevedere un termine di consultazione realistico e coordinare la comunicazione verso il personale e le autorità.

Passo dopo passo: redigere la lettera di licenziamento come datore di lavoro

Una lettera di disdetta professionale è breve, univoca e completa. Contiene: intestazione o mittente dell’azienda, nome e indirizzo del collaboratore, luogo e data, un oggetto chiaro come «Disdetta del rapporto di lavoro», la dichiarazione di disdetta inequivocabile, la data di fine concreta con indicazione del termine applicato e la firma di una persona autorizzata. Un modello collaudato di lettera di licenziamento per datori di lavoro garantisce che non manchi alcun elemento obbligatorio.

Formulate il messaggio centrale in modo attivo e deciso, ad esempio: «Con la presente disdiciamo il rapporto di lavoro in essere con Lei, nel rispetto del termine contrattuale di due mesi, per il 30 settembre.» Evitate congiuntivi e formulazioni vaghe. Potete aggiungere indicazioni su un eventuale esonero dal lavoro, sul computo di vacanze e ore supplementari, sulla restituzione del materiale aziendale e sull’assicurazione di un attestato di lavoro.

Con o senza motivazione? Entrambe le varianti sono ammissibili. Una motivazione breve e oggettiva – ragioni economiche o riorganizzazione – crea trasparenza e previene speculazioni. Nelle situazioni delicate è consigliabile riserbo nella lettera stessa: poiché il collaboratore può comunque esigere la motivazione scritta secondo l’art. 335 cpv. 2 CO, la linea di motivazione interna va in ogni caso definita e documentata in anticipo. Ciò che sta nella lettera deve reggere in seguito davanti al tribunale.

Prima dell’invio verificate una breve lista di controllo: periodi di protezione esclusi? Termine e scadenza calcolati correttamente? Requisito della forma scritta previsto da contratto o CCL rispettato? Firmatario autorizzato? Modalità di notifica che garantisce la ricezione tempestiva? Chi elabora sistematicamente questi punti – idealmente con un modello di lettera di licenziamento – elimina quasi del tutto le tipiche fonti di errore.

Casi particolari: disdetta immediata, disdetta con modifica, conflitto e tirocinio

La disdetta immediata secondo l’art. 337 CO è ammessa solo per cause gravi – quando la continuazione del rapporto di lavoro non può più essere pretesa dal datore di lavoro secondo la buona fede. Gli ostacoli sono elevati: occorre una violazione particolarmente grave degli obblighi, come furto, vie di fatto o una grossolana violazione del dovere di fedeltà. Per mancanze meno gravi è dapprima necessario un ammonimento chiaro e documentato con la minaccia del licenziamento immediato; solo la recidiva giustifica il passo immediato.

La disdetta immediata deve inoltre essere pronunciata senza indugio dopo la conoscenza del motivo – la giurisprudenza concede di regola solo pochi giorni lavorativi di riflessione e verifica. Chi attende dimostra che la continuazione gli era sopportabile. Una disdetta immediata ingiustificata è costosa: il collaboratore riceve quanto avrebbe guadagnato in caso di disdetta ordinaria, più una possibile indennità fino a sei mesi di salario.

Nella disdetta con modifica la disdetta è collegata all’offerta di proseguire il rapporto di lavoro a condizioni modificate – ad esempio con salario inferiore o grado di occupazione diverso. È in linea di principio ammissibile, ma abusiva se serve da mezzo di pressione per imporre un peggioramento oggettivamente ingiustificato senza rispettare il termine di disdetta. Procedere correttamente significa: far entrare in vigore le nuove condizioni solo dopo la scadenza del termine ordinario e concedere un adeguato termine di riflessione.

In caso di disdetta in un contesto conflittuale – ad esempio dopo accuse di mobbing – il dovere di assistenza esige che il datore di lavoro esamini dapprima misure ragionevoli per disinnescare il conflitto; licenziare la vittima senza tali sforzi può essere abusivo. Il rapporto di tirocinio, infine, è un rapporto di lavoro di durata determinata: dopo il tempo di prova non può essere disdetto in via ordinaria, ma solo sciolto anticipatamente per cause gravi, e va inoltre informata l’autorità cantonale della formazione professionale.

Evitare gli errori frequenti: consigli pratici per una separazione pulita

Gli errori più frequenti nella pratica: anni di servizio contati male e quindi termini errati; notifica troppo a ridosso della fine del mese, con slittamento della scadenza di un mese; disdetta durante un periodo di protezione in corso; motivazioni avventate o inesatte che in seguito fungono da indizio di abuso; e mancata documentazione di ammonimenti, colloqui di valutazione e incidenti nel dossier del personale.

Costruite quindi un processo fisso: prima di ogni disdetta un breve controllo giuridico (termini, periodi di protezione, rischi di abuso, requisiti del CCL), un colloquio preparato con testimoni, una lettera redatta secondo un modello collaudato, una ricezione documentata e un piano chiaro per esonero, attestato e conteggio finale. In caso di rischio elevato – lunghi anni di servizio, malattia, gravidanza, controversie in corso – coinvolgete per tempo uno specialista.

La documentazione è la vostra protezione più importante: tenete aggiornato il dossier del personale, mettete per scritto obiettivi, colloqui di feedback e ammonimenti e conservate le conferme di ricezione. Davanti al tribunale spesso non decide ciò che è accaduto, ma ciò che può essere provato. Conta la coerenza: il motivo indicato nel colloquio, nella lettera e su richiesta deve concordare.

Infine il fattore umano: un licenziamento è un evento incisivo per la persona interessata. Chi comunica con rispetto e offre soluzioni di transizione eque – una referenza benevola, un sostegno nella ricerca di un impiego o un esonero generoso – riduce sensibilmente il rischio di processi e protegge il marchio del datore di lavoro. Utilizzate il nostro modello gratuito di lettera di licenziamento per datori di lavoro, adattatelo al vostro caso e ripercorrete punto per punto le liste di controllo di questa guida.

Domande frequenti

Il datore deve motivare la disdetta?

Non spontaneamente. Su richiesta della persona licenziata, la disdetta deve però essere motivata per iscritto (art. 335 CO). Una disdetta abusiva (art. 336 CO) può dar luogo a un'indennità.

Cosa sono i periodi di protezione?

Durante determinati periodi protetti – malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare – il datore non può disdire (art. 336c CO). Una disdetta data comunque è nulla. Verificatelo assolutamente prima dell'invio.

Esclusione di responsabilità: Questo modello è fornito gratuitamente e senza garanzia. Costituisce un aiuto indicativo e non sostituisce una consulenza legale. Fanicla Medien Gruppe GmbH non si assume alcuna responsabilità per completezza, correttezza, attualità o validità giuridica. Verifica tutti i dati e, in caso di dubbio, consulta un·a professionista.

Altri modelli