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💼 Disdetta del contratto di lavoro – modello gratuito
Disdici il tuo posto in modo corretto e nei termini: modello gratuito della lettera di disdetta – breve, corretto e cortese. Con richiesta di conferma e certificato di lavoro. Preferibilmente per raccomandata.
Cosa contiene il modello
- Campi mittente e destinatario (dipendente / datore)
- Dichiarazione di disdetta chiara
- Data di uscita nel rispetto del termine
- Richiesta di conferma e certificato di lavoro
- Formula di cortesia
- Firma con luogo e data
Disdire correttamente il posto di lavoro: panoramica
Lasciare il proprio impiego è un passo con conseguenze giuridiche, finanziarie e personali. Un modello di lettera di dimissioni redatto con cura aiuta a compiere questo passo in modo pulito, nei termini e senza conflitti inutili. In Svizzera la disdetta del contratto di lavoro da parte del lavoratore o della lavoratrice è in linea di principio semplice: non richiede motivazione, né il consenso del datore di lavoro, né una forma particolare. Nella pratica, tuttavia, gli errori sono frequenti, ad esempio nel calcolo del termine di disdetta, nella prova della ricezione della lettera o nella scelta della scadenza. Questa guida spiega passo dopo passo ciò che conta perché la lettera di disdetta sia giuridicamente sicura.
I punti essenziali in sintesi: fanno stato in primo luogo il contratto individuale di lavoro e un eventuale contratto collettivo, poi le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). I termini legali di disdetta sono di sette giorni durante il periodo di prova e in seguito da uno a tre mesi per la fine di un mese, a seconda degli anni di servizio. La disdetta produce effetto solo quando giunge alla controparte, motivo per cui si raccomanda l'invio per raccomandata o la consegna personale con ricevuta. Chi rispetta questi punti può dare le dimissioni senza brutte sorprese.
Un modello di lettera ben strutturato fa risparmiare tempo e protegge da formulazioni infelici che appesantirebbero inutilmente il rapporto con il datore di lavoro. Proprio perché il certificato di lavoro, eventuali referenze e il conteggio finale devono ancora arrivare, un tono oggettivo e rispettoso è nel vostro interesse. La disdetta è inoltre una dichiarazione di volontà unilaterale soggetta a ricezione: una volta giunta al destinatario, non può più essere ritirata unilateralmente. In caso di dubbio, verificate due volte termine e scadenza prima dell'invio. Le sezioni seguenti trattano tutti gli aspetti rilevanti, dalle basi legali alle assicurazioni sociali.
Quadro giuridico: la libertà di disdetta secondo gli art. 334 e 335 CO
Il diritto svizzero del lavoro distingue tra rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata. Secondo l'art. 334 CO, il contratto di durata determinata cessa senza disdetta allo scadere della durata pattuita; una disdetta ordinaria durante la sua vigenza non è di regola prevista, salvo clausola contraria. Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza, il contratto è considerato di durata indeterminata. Dopo dieci anni, un contratto concluso per una durata più lunga può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di un mese. Per la maggior parte dei dipendenti è tuttavia rilevante il rapporto di lavoro di durata indeterminata.
Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può, secondo l'art. 335 CO, essere disdetto da ciascuna delle parti. Questo principio della libertà di disdetta è un pilastro del diritto svizzero del lavoro: i lavoratori possono dimettersi in ogni momento senza dover indicare un motivo, e il datore di lavoro non può rifiutare le dimissioni né subordinarle a condizioni. La parte che dà la disdetta deve motivarla per scritto, secondo l'art. 335 cpv. 2 CO, soltanto se l'altra parte lo richiede espressamente. Per la validità non occorre alcun consenso, controfirma o firma del datore di lavoro.
La libertà di disdetta conosce due limiti: la protezione temporale con i periodi di protezione e la protezione materiale contro la disdetta abusiva. Entrambi i limiti riguardano in primo luogo la disdetta data dal datore di lavoro, ma in parte valgono anche per i lavoratori, come spiegano le sezioni successive. Importante è inoltre la gerarchia delle fonti: prevalgono le disposizioni legali imperative, seguite dal contratto collettivo, dal contratto individuale e dal regolamento del personale. Chi vuole disdire il posto di lavoro dovrebbe quindi leggere sempre prima il proprio contratto, prima di fare riferimento alle regole legali.
Termini di disdetta: periodo di prova e anni di servizio (art. 335b e 335c CO)
Durante il periodo di prova, secondo l'art. 335b CO, ciascuna parte può disdire il rapporto di lavoro in ogni momento con un preavviso di sette giorni. Per legge il periodo di prova è il primo mese del rapporto di lavoro; mediante accordo scritto, contratto normale di lavoro o contratto collettivo può essere soppresso, abbreviato o prolungato fino a un massimo di tre mesi. Il termine di sette giorni si calcola di giorno in giorno e non deve cadere su una fine di mese o di settimana. Se il periodo di prova è effettivamente ridotto a causa di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, esso è prolungato di un periodo corrispondente.
Dopo il periodo di prova valgono i termini legali dell'art. 335c CO: un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno e tre mesi a partire dal decimo anno, sempre per la fine di un mese. Determinante è l'anno di servizio al momento in cui la disdetta giunge al destinatario, non quello della fine del contratto. Questi termini sono di natura dispositiva: il contratto o il contratto collettivo possono prevedere termini più lunghi o diversi, cosa frequente nella pratica, ad esempio tre mesi per i quadri.
Vanno osservati due limiti. Primo: non è ammesso pattuire termini di disdetta diversi per datore di lavoro e lavoratore; se il contratto prevede un termine più lungo per il dipendente, il termine più lungo vale per entrambe le parti. Secondo: il termine non può di regola essere ridotto a meno di un mese; una riduzione è ammessa soltanto mediante contratto collettivo e soltanto per il primo anno di servizio. Chi redige la propria lettera di dimissioni verifica quindi in quest'ordine: contratto individuale, contratto collettivo, regolamento del personale e solo dopo la disciplina legale.
Forma e ricezione: perché per scritto e per raccomandata
Per legge la disdetta non è soggetta ad alcuna forma: anche una disdetta orale pone fine al rapporto di lavoro, purché il contratto o un contratto collettivo non prescrivano la forma scritta. Nella pratica la disdetta informale è però rischiosa, perché in caso di controversia chi ha dato la disdetta deve provare che la dichiarazione è stata fatta ed è giunta alla controparte, e in quale data. Molti contratti di lavoro prevedono inoltre espressamente la forma scritta; in tal caso questa forma va rispettata affinché la dichiarazione sia efficace. Una lettera di dimissioni datata e firmata è quindi in ogni caso la via sicura.
Decisivo è il principio della ricezione: la disdetta non produce effetto con la spedizione, ma solo quando entra nella sfera di controllo del destinatario, in modo che questi possa prenderne conoscenza secondo il corso ordinario delle cose. Per una raccomandata non ritirata, la prassi si basa di regola sul primo tentativo di recapito, rispettivamente sul momento in cui l'invio è pronto per il ritiro alla posta. Chi disdice a ridosso della fine del mese deve conoscere questo meccanismo: se la lettera giunge al datore di lavoro solo il mese successivo, la fine del contratto slitta di un mese intero.
Per la consegna si raccomandano due vie. Primo, la consegna personale al superiore o alle risorse umane, facendosi confermare la ricezione con data su una copia. Secondo, la lettera raccomandata, idealmente con alcuni giorni di riserva prima della scadenza. Una disdetta via e-mail o messaggistica è certo ipotizzabile in assenza di clausole di forma, ma delicata sul piano probatorio e poco professionale. La combinazione di un colloquio personale seguito dalla consegna o dall'invio raccomandato della lettera è considerata la soluzione più pulita.
La giusta scadenza di disdetta e il calcolo del termine
Secondo l'art. 335c CO, il rapporto di lavoro termina per la fine di un mese, salvo accordo contrario. Termine e scadenza di disdetta sono due cose diverse: il termine è il periodo minimo che deve intercorrere tra la ricezione della disdetta e la fine del contratto; la scadenza è la data alla quale il rapporto può cessare. Entrambe le condizioni devono essere adempiute contemporaneamente. Alcuni contratti prevedono, in deroga, una fine possibile in qualsiasi giorno o a fine settimana; ciò è ammesso e prevale sulla regola legale.
Un esempio concreto: una dipendente nel terzo anno di servizio ha un termine di disdetta di due mesi per la fine di un mese. Se la sua disdetta giunge al datore di lavoro il 28 febbraio, il rapporto termina il 30 aprile. Se la lettera arriva però solo il 2 marzo, la prossima scadenza possibile è il 31 maggio, perché i due mesi interi iniziano a decorrere soltanto da fine marzo. Chi vuole dare le dimissioni e calcola al limite rischia dunque, in caso di recapito tardivo, un intero mese in più.
Una disdetta data per una scadenza troppo ravvicinata non è nulla, ma viene convertita alla prossima scadenza possibile: il rapporto di lavoro termina semplicemente più tardi di quanto indicato nella lettera. Per evitare discussioni, si raccomanda una formulazione come « per il 31 agosto, in subordine per la prossima scadenza possibile ». Chi ha già un nuovo impiego con data d'inizio fissa pianifica idealmente a ritroso: stabilire la fine desiderata, sottrarre il termine, considerare i tempi di recapito e spedire la lettera con diversi giorni di riserva. Un rapido sguardo al calendario evita qui errori costosi.
Disdetta durante i periodi di protezione: cosa vale per i lavoratori
L'art. 336c CO protegge i lavoratori da una disdetta del datore di lavoro durante determinati periodi: tra l'altro durante il servizio militare, la protezione civile o il servizio civile, durante un'incapacità lavorativa non colpevole per malattia o infortunio (30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto, 180 giorni dal sesto anno) nonché durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Una disdetta del datore di lavoro data in questi periodi è nulla; una disdetta data prima è sospesa e il termine riprende a decorrere dopo la fine del periodo di protezione.
Punto decisivo per questo capitolo: questa protezione vale in una sola direzione. L'art. 336c CO riguarda esclusivamente la disdetta data dal datore di lavoro. I lavoratori possono quindi dimettersi anche durante una malattia, dopo un infortunio, durante la gravidanza o durante il servizio militare; la loro disdetta è valida e il termine decorre normalmente, senza sospensione né proroga. Chi durante un'assenza per malattia vuole iniziare un nuovo impiego o riorientarsi professionalmente può dunque dichiarare la propria disdetta in ogni momento.
Rilevante nella pratica è il rovescio della medaglia: chi si dimette durante un'incapacità lavorativa rinuncia all'effetto di proroga del periodo di protezione e, a seconda dei casi, alla continuazione del salario oltre la fine del contratto nonché alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, la cui copertura può cessare con il rapporto di lavoro. Anche sul piano assicurativo (copertura infortuni, previdenza professionale) la fine del contratto ha conseguenze, illustrate più avanti. Prima di dimettersi durante una malattia o una gravidanza conviene quindi fare un breve bilancio delle conseguenze finanziarie, anche se la disdetta è giuridicamente possibile senza problemi.
Disdetta abusiva e disdetta per ritorsione (art. 336 e 336a CO)
La libertà di disdetta trova il suo limite nel divieto della disdetta abusiva. L'art. 336 CO elenca fattispecie valide per entrambe le parti: la disdetta è abusiva, tra l'altro, se data per una qualità personale (origine, età, religione), per l'esercizio di un diritto costituzionale, per l'appartenenza a un'associazione di lavoratori o per il prestare servizio militare, di protezione civile o civile. Particolarmente rilevante nella pratica è la cosiddetta disdetta per ritorsione: essa sussiste quando si disdice perché l'altra parte ha fatto valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio salari arretrati o l'indennizzo di ore supplementari.
La conseguenza giuridica è regolata dall'art. 336a CO: la disdetta abusiva resta valida e pone fine al rapporto di lavoro, ma la parte che l'ha data deve un'indennità fino a sei mesi di salario, fissata dal giudice tenuto conto di tutte le circostanze. Chi vuole chiedere l'indennità deve fare opposizione per scritto alla disdetta presso la controparte entro la fine del termine di disdetta e poi agire in giudizio entro il termine previsto. Queste regole riguardano per lo più le disdette del datore di lavoro, ma formalmente anche un lavoratore può disdire in modo abusivo, ad esempio per danneggiare deliberatamente il datore di lavoro in una situazione di conflitto.
Per il lavoratore dimissionario questo capitolo è soprattutto contesto: chi disdice correttamente, nei termini e in modo oggettivo, non ha nulla da temere dall'art. 336 CO. Al contrario, queste conoscenze aiutano se il datore di lavoro reagisce a una pretesa legittima, ad esempio il pagamento di salari arretrati o la rettifica del certificato di lavoro, con una disdetta. In tali casi occorre verificare subito i termini di opposizione e di azione e assicurare le prove. Nella lettera di dimissioni, rimproveri e regolamenti di conti non hanno comunque posto; le pretese controverse si fanno valere meglio separatamente e per scritto.
Cosa deve contenere la lettera di dimissioni – e cosa no
Il contenuto necessario di una lettera di disdetta è limitato: mittente completo con indirizzo, destinatario (l'azienda, idealmente con la persona di riferimento o le risorse umane), luogo e data, un oggetto chiaro come « Disdetta del mio contratto di lavoro », la dichiarazione di disdetta inequivocabile con la scadenza, nonché la firma autografa. La dichiarazione deve essere univoca: formule come « sto pensando di dimettermi » o « vorrei discutere di una cessazione » non costituiscono una disdetta. Una frase collaudata: « Con la presente disdico il mio contratto di lavoro nel rispetto del termine per il 30 settembre, in subordine per la prossima scadenza possibile. »
Una motivazione non è necessaria. Secondo l'art. 335 cpv. 2 CO, la parte che dà la disdetta deve motivarla per scritto solo se la controparte lo richiede espressamente; nella lettera di dimissioni non deve quindi comparire spontaneamente alcuna parola sui motivi. Chi lo desidera può accennare in modo neutro a un riorientamento professionale, di più non serve. Non appartengono alla lettera nemmeno le critiche ai superiori, le accuse, le posizioni negoziali sul salario o gli sfoghi emotivi; simili contenuti creano potenziale di conflitto e possono ripercuotersi su certificato e referenze.
Aggiunte sensate sono invece: la richiesta di una conferma scritta della disdetta e della data di fine, il riferimento al certificato di lavoro completo desiderato secondo l'art. 330a CO nonché una frase sulla consegna ordinata dei lavori in corso. Un breve ringraziamento per la collaborazione non costa nulla e tiene aperta la porta per le referenze. Chi utilizza un modello di lettera di dimissioni deve sempre personalizzarlo: ragione sociale esatta, propria funzione, data di assunzione e scadenza calcolata individualmente vanno tassativamente adattate. Un modello è un'ossatura, non un prodotto finito.
Dopo la disdetta: certificato di lavoro, vacanze, ore supplementari, esonero
Con la fine del contratto nasce il diritto a un certificato finale. Secondo l'art. 330a CO, il lavoratore può chiedere in ogni momento un certificato che si pronunci sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro nonché sulle prestazioni e sulla condotta; su richiesta espressa va rilasciato un semplice attestato di lavoro senza valutazione. Il certificato deve essere veritiero, completo e benevolo. Si raccomanda di richiederlo per tempo, di esaminare attentamente la bozza e di chiedere le correzioni in modo oggettivo finché il contatto con le risorse umane esiste ancora.
Per il saldo vacanze vale il principio dell'art. 329d CO: durante il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere sostituite da prestazioni in denaro, poiché servono al riposo. Le vacanze residue vanno quindi, se possibile, godute durante il termine di disdetta, con il datore di lavoro che ne fissa il momento tenendo conto della ricerca di un impiego. Se il godimento non è oggettivamente più possibile entro la fine del contratto, il saldo residuo viene pagato con il conteggio finale. Le vacanze godute in eccesso possono, a seconda dei casi, essere compensate; uno sguardo al proprio saldo vacanze prima delle dimissioni conviene.
Le ore supplementari vanno in linea di principio compensate con tempo libero di pari durata o pagate con il supplemento legale o contrattuale, nella misura in cui il contratto non abbia validamente escluso l'indennizzo. Se dopo la disdetta la lavoratrice viene esonerata dal lavoro, l'obbligo di lavorare decade, ma il salario resta dovuto fino alla fine del contratto; secondo la prassi, i saldi di vacanze e ore supplementari possono essere in parte computati nell'esonero, se la sua durata lo consente. Importante inoltre: durante il termine di disdetta l'obbligo di fedeltà sussiste e il datore di lavoro deve concedere il tempo necessario per la ricerca di un impiego. Tutti i punti aperti vanno inseriti in un conteggio finale ordinato.
Assicurazioni sociali e indennità di disoccupazione dopo le dimissioni
Chi si dimette senza avere un impiego successivo dovrebbe annunciarsi il prima possibile, idealmente subito dopo la disdetta, presso l'ufficio regionale di collocamento (URC) competente e chiedere l'indennità di disoccupazione. Attenzione: in caso di disoccupazione per propria colpa, cui di regola appartengono le dimissioni senza un nuovo impiego assicurato, la cassa di disoccupazione dispone giorni di sospensione, cioè giorni senza indennità. Il loro numero dipende dalla gravità della colpa e, in caso di dimissioni senza motivo scusabile, può essere considerevole, fino al massimo legale di 60 giorni. Chi può documentare motivi comprensibili, ad esempio di salute, può ottenere una riduzione della sospensione.
Nella previdenza professionale (LPP) l'assicurazione termina in linea di principio con il rapporto di lavoro. La prestazione di libero passaggio accumulata viene trasferita alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro; in mancanza, l'avere va versato su un conto o una polizza di libero passaggio. Un pagamento in contanti è possibile solo nei casi strettamente definiti dalla legge, ad esempio in caso di partenza definitiva dalla Svizzera, fatti salvi gli accordi con gli Stati UE/AELS, o di inizio di un'attività indipendente. Per i rischi decesso e invalidità sussiste dopo l'uscita una copertura successiva limitata; chi resta a lungo senza impiego dovrebbe verificare attivamente la propria situazione previdenziale.
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) la copertura per gli infortuni non professionali non cessa immediatamente, ma solo il 31° giorno dopo la fine del diritto al salario. Chi non inizia subito un nuovo impiego e non è coperto tramite l'assicurazione contro la disoccupazione può concludere con l'attuale assicuratore infortuni un'assicurazione mediante convenzione e prolungare così la copertura fino a sei mesi; altrimenti il rischio infortuni va incluso nella cassa malati. Anche le assicurazioni d'indennità giornaliera per malattia del datore di lavoro terminano per lo più con il contratto, talvolta con un diritto di passaggio all'assicurazione individuale. Questi termini sono brevi e vanno quindi integrati direttamente nella pianificazione delle dimissioni.
Passo dopo passo: redigere la lettera di dimissioni
Primo passo: chiarire le basi. Leggete il vostro contratto di lavoro, un eventuale regolamento del personale e il contratto collettivo applicabile e annotate termine di disdetta, scadenza ed eventuali requisiti di forma. Calcolate, in base alla data di assunzione, l'anno di servizio in corso e determinate la prima scadenza possibile. Secondo passo: definire i tempi. Pianificate l'invio in modo che la lettera giunga al datore di lavoro con un margine sicuro prima della fine del mese e coordinate la scadenza con la data d'inizio del nuovo impiego.
Terzo passo: redigere la lettera. Riprendete dal modello la struttura con mittente, destinatario, luogo, data, oggetto, dichiarazione di disdetta con scadenza, richiesta di conferma e di certificato, nonché la firma. Mantenete il testo breve, oggettivo e privo di motivazioni ed emozioni; un ringraziamento per la collaborazione chiude la lettera con eleganza. Quarto passo: la consegna. Informate prima il vostro diretto superiore in un colloquio personale, fa parte dello standard professionale, e consegnate poi la lettera personalmente contro ricevuta oppure speditela per raccomandata.
Quinto passo: il seguito. Chiedete una conferma scritta della data di fine, chiarite il godimento delle vacanze residue, il trattamento delle ore supplementari e lo svolgimento della consegna dei dossier. Richiedete il certificato di lavoro completo secondo l'art. 330a CO ed esaminate attentamente la bozza. Senza una soluzione successiva, iscrivetevi subito all'URC, regolate il trasferimento della prestazione di libero passaggio e valutate l'assicurazione mediante convenzione per la copertura infortuni. Conservate durevolmente una copia della lettera, la ricevuta della raccomandata e la conferma; questi documenti provano la vostra disdetta data nei termini.
Casi particolari: disdetta immediata, accordo di risoluzione, contratto a termine, tirocinio
La disdetta immediata secondo l'art. 337 CO è aperta anche ai lavoratori, ma resta l'eccezione assoluta. Presuppone una causa grave, cioè circostanze che, secondo le regole della buona fede, non permettono di esigere dalla parte che disdice la continuazione del rapporto di lavoro, ad esempio il persistente mancato pagamento del salario nonostante diffida e termine suppletivo, oppure gravi lesioni della personalità. La disdetta immediata va dichiarata senza indugio dopo la conoscenza del motivo, altrimenti la continuazione è considerata sopportabile. Chi lascia il posto con effetto immediato senza causa grave si espone a pretese di risarcimento del datore di lavoro; nel dubbio, la disdetta ordinaria con richiesta di esonero è la via più sicura.
Un'alternativa flessibile è l'accordo di risoluzione: datore di lavoro e dipendente pongono fine al rapporto di comune intesa a una data liberamente concordata, anche abbreviando il termine di disdetta. È pratico quando il nuovo impiego inizia prima di quanto il termine consentirebbe. Va considerato che con un accordo di risoluzione possono essere derogate disposizioni di protezione e che la cassa di disoccupazione può disporre giorni di sospensione in caso di rinuncia a salario o termini; l'accordo dovrebbe quindi essere equilibrato e regolare per scritto tutti i punti, dalla data di fine alle vacanze e ore supplementari fino al certificato.
Per il contratto di durata determinata non serve alcuna disdetta: secondo l'art. 334 CO termina automaticamente allo scadere della durata pattuita. Una disdetta ordinaria anticipata è possibile solo se il contratto la prevede espressamente; altrimenti restano solo l'accordo di risoluzione o la disdetta immediata per causa grave. Il contratto di tirocinio è a sua volta un rapporto a termine con regole speciali: durante il periodo di prova può essere disdetto con un preavviso di sette giorni, in seguito una risoluzione unilaterale è possibile solo per motivi gravi. Prima di questo passo, le persone in formazione dovrebbero assolutamente cercare il dialogo con il formatore e con l'ufficio cantonale della formazione professionale, poiché l'interruzione del tirocinio ha conseguenze importanti per la formazione.
Errori frequenti e consigli pratici
L'errore più frequente è il calcolo sbagliato del termine: conta la ricezione presso il datore di lavoro, non il timbro postale, e fa stato il termine del contratto, che può essere più lungo di quello legale. Altrettanto diffusi: la disdetta per una scadenza inammissibile a metà mese, la dimenticanza di un requisito di forma previsto dal contratto o le dimissioni via e-mail senza prova. Rischiosa è anche la disdetta d'impulso dopo un conflitto; poiché la disdetta, una volta ricevuta, non può più essere revocata unilateralmente, tra la decisione e l'invio dovrebbe passare almeno una notte.
Secondo gruppo di errori: il periodo dopo la disdetta. Chi ritarda l'iscrizione all'URC perde indennità giornaliere; chi manca l'assicurazione mediante convenzione per la copertura infortuni resta, nel caso peggiore, senza copertura per gli infortuni non professionali; chi chiede il certificato solo mesi dopo spesso attende a lungo e negozia da una posizione più debole. Anche il conteggio finale merita attenzione: saldo vacanze, ore supplementari, spese, quota della tredicesima ed eventuali bonus devono essere conteggiati in modo comprensibile. Controllate l'ultimo conteggio riga per riga e contestate le differenze per scritto.
Terzo, i fattori umani: non dimettetevi mai prima di avere in mano il nuovo contratto di lavoro firmato, una promessa orale non basta. Informate il superiore prima dei colleghi, restate affidabili fino all'ultimo giorno e documentate la consegna; il mondo del lavoro svizzero è piccolo e le referenze hanno effetti duraturi. Verificate infine gli obblighi postcontrattuali come un eventuale divieto di concorrenza e le clausole di riservatezza. Con un modello adattato con cura, un termine calcolato correttamente e un congedo professionale, la disdetta del contratto di lavoro diventa ciò che deve essere: una transizione pulita verso il capitolo successivo.
Domande frequenti
Devo indicare un motivo?
No. Una disdetta ordinaria non richiede motivazione. Contano il termine corretto e la data di uscita. Il motivo può, se desiderato, essere spiegato oralmente in seguito.
Come inviare la lettera?
Per iscritto e idealmente per raccomandata, per provare il recapito e la data. Il termine decorre dal ricevimento da parte del datore.
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